Formazione Finanziata

Formazione Finanziata

La Formazione Finanziata è un’interessante opzione per ogni impresa che intenda investire nell’aggiornamento e nel consolidamento delle competenze dei propri dipendenti. 
La caratteristica di questa tipologia di formazione è che viene finanziata (come dice la parola stessa) attraverso Fondi messi a disposizione delle imprese.
 Approfittare della Formazione Finanziata e aderire a un Fondo professionale è una scelta strategica vincente.
  • Mette a disposizione dell’imprenditore un budget che contribuisce all’economia dell’impresa;
  • Favorisce la possibilità di accesso alla Formazione per un maggior numero di dipendenti;
  • Promuove la crescita delle Risorse e delle competenze;
  • Contribuisce al miglioramento delle prestazioni e dei risultati dell’azienda.
Lo 0,30% è un contributo mensile destinato specificamente alla formazione che ogni impresa versa obbligatoriamente all’Inps per tutti i lavoratori e soci lavoratori inquadrati come dipendenti. Anche i dirigenti inquadrati come dipendenti versano questo contributo. 
Aderendo al fondo, le imprese autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per finanziare la loro formazione continua.
Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.
In seguito all'entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, che ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), a partire dal 1 gennaio 2013 sono state ampliate le categorie di lavoratori per i quali, per intero o parzialmente, dovrà essere versato lo 0,30%.

Chi Versa lo 0,30 %
La Circolare Insp n. 140 del 14 dicembre 2012 specifica le norme relative al versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi obbligatori per l’ASPI, compreso lo 0,30%. 
I lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, e i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano
stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001, versano già lo 0,30%.
A partire dal 1 gennaio 2013 verseranno, per intero o parzialmente con allineamento graduale, i lavoratori dipendenti come indicato nella tabella ->
I lavoratori con contratto di lavoro interinale (o in affitto) non versano lo 0,30% in quanto, come stabilito dalla legge n. 196/1997 (c.d. “Legge Treu”) e successivamente dalla legge n. 30/2003 (c.d. “Legge Biagi”), l'impresa è obbligata a versare un contributo pari al 4% della retribuzione lorda per finanziare percorsi di qualificazione e riqualificazione attraverso un Fondo bilaterale dedicato.
Lo 0,30% inoltre continua a essere non versato per i seguenti lavoratori, anche se inquadrati come dipendenti:
 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex co. 2, art. 1 D.Lgs. 165/2001 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, ecc.);
  •  i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (n. 7, art. 40, R.D.L. 1827/1935);
  •  i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Albo professionale - nonché i praticanti giornalisti - iscritti nell'apposito Registro - titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  •  i sacerdoti e i religiosi (art. 4 R.D. 2270/1924);
  •  gli armatori e proprietari-armatori imbarcati (art. 12 L. 413/1984);
  •  i piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio, allievi dei cantieriscuola, ecc. (INPS, circ. 18/2009).
Gli operai agricoli versano lo 0,30% a partire dal 1 gennaio 2008 (Circolare Inps n° 34/2008), e possono quindi aderire utilizzando il DMAG UNICO trimestrale.
Per finanziare l’ASPI la legge 92/2012 fa riferimento alle stesse aliquote contributive utilizzate prima dell’entrata in vigore della legge, ovvero:
1,31% + 0,30%
(per l'Assicurazione involontaria)*(per la Formazione Continua)**
=
  1,61%
* istituito dagli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n.160/75.
** istituito dall’articolo 25 della Legge 845 del 1978

ALLINEAMENTO GRADUALE DEL VERSAMENTO DELLO 0,30%
Per le seguenti categorie di lavoratori, che non avevano, prima del 1 gennaio del 2013, versato contributi per la disoccupazione involontaria:
  •  soci delle cooperative in DPR 602/70;
  •  soci delle cooperative ex legge n. 250/1958 – piccola pesca;
  •  categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
è attribuito il versamento del contributo in maniera ridotta, con allineamento graduale all'aliquota contributiva sia della quota riguardante la quota dello 1,31% che dello 0,30%, come indicato dalla tabella ->
Questo significa che per il 2013:
  •  i soci delle cooperative in regime DPR 602/70 – inquadrati come operai;
  •  le cooperative della piccola pesca;
  •  il personale artistico, teatrale e cinematografico con contratto di lavoro subordinato;
verseranno solo una quota pari allo 0,06% del contributo dello 0,30%.

NUOVI LAVORATORI VERSANTI E ATTIVAZIONE DELL’ ADESIONE
Importante: l’impresa già aderente non deve effettuare nessuna nuova procedura per i propri lavoratori che dal 1 gennaio 2013 sono interessati dal versamento contributo dello 0,30%.
Sarà il sistema Inps ad attribuire a tali lavoratori il contributo – o parte di esso – e versarlo al Fondo.
Le imprese invece che, in precedenza non hanno potuto aderire in quanto composte esclusivamente da:
  •  soci delle cooperative DPR 602/70:
  •  soci delle cooperative ex lege n. 250/1958 – piccola pesca;
  •  categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato;
se intenzionate ad aderire potranno aderire ed effettuare la procedura di adesione attraverso il flusso Uniemens:
Per aderire al fondo bisogna indicare l'adesione al fondo in una delle righe disponibili nei riquadri B e C del MODELLO DM10. L'indicazione dovrà riportare nella prima colonna del riquadro B la dicitura" ADESIONE AL FONDO" e nella seconda colonna il codice " ...".
Nella apposita casella si dovrà indicare il numero dei lavoratori interessati all'obbligo contributivo.
Le imprese dovranno manifestare la propria adesione utilizzando il modello di denuncia contributiva DM10/2 RELATIVO AL PRIMO PERIODO DI PAGA UTILE. Tale modello è attualmente accessibile tramite la procedura UNIEMENS.
L'impresa che, per qualsiasi motivo, sia attualmente iscritta ad un altro fondo dovrà:
1. nel riquadro B del modello di denuncia contributiva DM10/2 dovrà segnalare la revoca del fondo precedente scrivendo "REVO" o nel caso il fondo precedente sia "FONDIR, FONDODIRIGENTI o DIRIGENTI PMI, scrivere "REDI" nella colonna codice.
2. Nella riga sottostante a quella in cui è stato inserito il codice di revoca sempre nella colonna di "CODICE" dovrà quindi scrivere "..." ed inserendo sempre il numero di dipendenti.
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