Nomina del Medico

Nomina del Medico

Medico Aziendale: 
cosa stabilisce il D.Lgs 81/08
 
Le aziende, nella persona del datore di lavoro o comunque nella persona del rappresentante legale, sono tenute alla nomina del medico competente aziendale nei casi previsti dal D. lgs. 81/08, quindi, la nomina, non è sempre obbligatoria.
 
L’obbligatorietà scatta nel momento in cui i lavoratori siano esposti a rischi elevati quali, ad esempio, quello chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi.
 
Rientrano nelle tipologie di lavoratori per le quali la nomina del medico aziendale è obbligatoria anche quelle dei video terminalisti ( con più di 20 ore a settimana davanti al monitor del computer) e lavori notturni.
 
La presenza di uno o più rischi, non basta di per sé a far sì che l’Azienda sia obbligata a nominare il medico competente, dipende dal grado di rischio.
 
Il grado di rischio sui luoghi di lavoro, dipende dal rapporto esistente fra esposizione al pericolo e il tempo di esposizione allo stesso.
 
 
Sanzioni per mancata nomina del Medico competente
 
Importanti sono le sanzioni amministrative e penali cui l’Azienda non adempiente incorre per la violazione della norma che prevede l’obbligo di nomina del Medico competente:
  • Il datore di lavoro che non nomina il medico competente rischia l’arresto con condanne dai tre ai sei mesi di reclusione oppure un’ammenda che può arrivare a 10.000 €.
Obblighi del datore di lavoro nei confronti del Medico competente
 
Un’altra parte della legislazione in essere regolamenta invece gli obblighi dell’Azienda nei confronti del medico competente nominato; qualora il datore di lavoro o il dirigente che non richiedano espressamente al medico competente l’osservanza del D.Lgs. n. 81/08 o che non lo informino sui rischi connessi all’attività produttiva sono punibili anche in questo caso sia con l’arresto che con ammende pecuniarie.

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